Segnalazioni di condotte illecite (Whistleblowing)

La tutela dell’integrità e dell’etica aziendale rappresenta per noi un valore fondamentale.
Per questo abbiamo predisposto uno spazio dedicato alla segnalazione di comportamenti illeciti, irregolari o non in linea con i nostri principi. Dipendenti, collaboratori, fornitori e tutti i soggetti coinvolti nelle nostre attività possono inviare segnalazioni in modo confidenziale, contribuendo alla prevenzione e alla corretta gestione di eventuali situazioni non conformi alla legge o ai nostri standard operativi.

Ogni segnalazione viene gestita con la massima riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente, con l’obiettivo di garantire un ambiente di lavoro sicuro, trasparente e fondato su solidi principi etici e di legalità.

Modulo per l'invio della segnalazione

A tutela dell’anonimato, la compilazione dei campi sottostanti non è obbligatoria.

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Domande e risposte

Cos’è la direttiva UE sul Whistleblowing

La Direttiva UE sul whistleblowing è un atto giuridico emanato dall’Unione Europea con l’obiettivo di rafforzare la tutela di chi segnala comportamenti illeciti o violazioni del diritto dell’UE.
Adottata il 23 ottobre 2019, la direttiva definisce standard minimi comuni per la protezione dei segnalanti all’interno degli Stati membri e impone a ciascun Paese dell’UE di recepire le relative disposizioni nel proprio ordinamento nazionale.


Chi è tenuto a rispettare la direttiva

La normativa si applica a tutte le organizzazioni pubbliche e private con sede nell’Unione Europea che abbiano più di 50 dipendenti, nonché ai comuni con oltre 10.000 abitanti.


Chi sono i whistleblower

I whistleblower sono persone che, nell’ambito della propria attività lavorativa o professionale, segnalano illeciti o violazioni del diritto dell’UE.
Possono essere, ad esempio, dipendenti, collaboratori, fornitori, subappaltatori, consulenti, volontari o candidati a posizioni lavorative.


Quali condotte è possibile segnalare

Le segnalazioni possono riguardare diverse tipologie di comportamenti o situazioni non conformi alla legge o alle policy aziendali, tra cui (a titolo esemplificativo ma non esaustivo):

  • Tutela della privacy e dei dati personali

  • Protezione dei consumatori

  • Violazioni di procedure o regolamenti interni

  • Illeciti finanziari o contabili

  • Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

  • Frodi

  • Sicurezza delle reti e dei sistemi informativi

  • Molestie o discriminazioni

  • Sicurezza dei prodotti, degli alimenti e dei trasporti

  • Tutela della salute pubblica e del benessere animale

  • Tutela dell’ambiente


Riservatezza e protezione del segnalante

Il nostro sistema di segnalazione interna garantisce la massima riservatezza e la possibilità di inviare comunicazioni in forma anonima o confidenziale, in base alle preferenze del segnalante.
In caso di segnalazioni confidenziali, l’identità del whistleblower è conosciuta esclusivamente dalla persona incaricata della gestione dei report.
Chi effettua una segnalazione ai sensi della direttiva è protetto da qualsiasi forma di ritorsione, incluse minacce o tentativi di discriminazione.


Altri canali di segnalazione

La direttiva prevede anche la possibilità di ricorrere a canali di segnalazione esterni, gestiti dalle autorità competenti nazionali.
Pur essendo preferibile rivolgersi in prima istanza ai canali interni, il segnalante può scegliere di effettuare o trasferire la propria segnalazione tramite tali canali esterni in qualsiasi momento.


Cosa accade dopo l’invio della segnalazione

Una volta ricevuta la segnalazione, viene assegnato un numero di protocollo interno e viene inviata una conferma di ricezione.
L’azienda è tenuta a fornire un riscontro entro un termine massimo di tre mesi dalla data della conferma, comunicando gli sviluppi o gli esiti delle verifiche effettuate.